Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto
di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla
legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non
presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente
e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le
amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le
informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la
pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano
stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Ultimo aggiornamento: 10/03/2024